Martedi 22 Aprile 2008
I nuovi limiti all’uso di assegni e contanti

Le nuove disposizioni sull’antiriciclaggio dal 30 aprile 2008
I nuovi limiti all’uso di assegni e contanti
Le indicazioni del Ministero dell’Economia e Delle Finanze

La circolare del 20 marzo c.a. del Ministero dell’Economia e Delle Finanze (prot. 33124) dà chiarimenti in merito alle nuove limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, emanato per dare attuazione della Direttiva 2005/60/Ce del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Le disposizioni entreranno in vigore il 30 aprile e, considerato l’impatto non solo sugli intermediari finanziari e degli altri operatori ma anche sul cittadino, il Ministero ha ritenuto opportuno intervenire per fornire indicazioni in merito.
Con l’art. 49 il legislatore italiano ha introdotto misure ancora più restrittive e più rigorose rispetto a quelle comunitarie; ha abbassato la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro.
Il comma 4 dell’art. 49 fissa un principio generale secondo il quale i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche o dalle Poste muniti della clausola di “non trasferibilità”. Il cliente può richiedere, per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro ( art. 49, comma 5) devono indicare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”; in mancanza, le banche e/o le poste potranno pagare l’assegno ma hanno l’obbligo di comunicare l’irregolarità al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.
L’emissione di assegni bancari, postali o circolari in forma libera sarà consentita solo per importi inferiori a 5.000,00 euro, a condizione che ogni girata rechi il codice fiscale del girante; in mancanza, la girata sarà nulla e annullerà ogni girata successiva; la colpa ricadrà sempre sull’ultimo girante.
L’assegno all’ordine del traente (a me stesso, a me medesimo) potrà anche non riportare la clausola di non trasferibilità essendone individuato il beneficiario; non è ammessa la girata ma nell’eventualità che la contenga, le Banche o le Poste comunicheranno al Ministero l’infrazione, essendo prevista la sanzionabilità dall’1% al 40% dell’importo. Non è previsto alcun limite ma assegni del genere non potranno essere negoziati.
Per avere nuovi assegni trasferibili bisognerà presentare una richiesta scritta alla banca o alle Poste Italiane e su ogni modulo sarà applicato il bollo di € 1,50 che sarà riscosso in modo virtuale.
Il passaggio da un regime all’altro necessita sempre di disposizioni transitorie ed anche in tal caso si è provveduto a regolarizzare le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A., disponendo che queste ultime li potranno utilizzare anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, a condizione che venga apposta su ogni modulo di assegno la barratura sull’indicazione del limite di 12.500,00 euro nonché sulla clausola di non trasferibilità.
I carnet in possesso della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29 aprile 2008 ma con i nuovi importi indicati dall’art. 49 e più precisamente: liberi quando sono inferiore a 5.000,00 euro; con la clausola di non trasferibilità superiore a tale importo.
Dal 30 aprile i nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogni modulo di assegni la dicitura: “gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente”.
In buona sostanza, i correntisti possono continuare ad usare gli assegni che sono rimasti in bianco anche dopo il 29 aprile ma devono rispettare le nuove regole.
E’ stata istituita l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun modulo di assegno bancario o postale , assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera ; le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sono state definite con la circolare 18/E del 7 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, le banche e le poste riscuoteranno l’imposta di bollo che verseranno all’Erario ogni bimestre.
Chiaramente non pagheranno il bollo gli assegni che sono consegnati prima del 29 aprile 2008 anche se successivamente sono oggetto di negoziazioni.
Per quanto riguarda i libretti al portatore (art. 49 c. 13 dello stesso decreto), se alla data del 30 aprile sono sopra la soglia o pari a 5.000,00 euro dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009; in mancanza la sanzione prevista è dal 20 al 40% del saldo dl libretto.
In caso di trasferimento di libretti di risparmio al portatore, il cedente deve comunicare entro i trenta giorni successivi i dati del cessionario oppure il cessionario deve rilasciare autocertificazione. In mancanza della comunicazione del cedente o dell’autocertificazione del cessionario, le banche o le Poste italiane procedono ad effettuare la comunicazione al ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il divieto di trasferire denaro contante è stato fissato a un importo pari o superiore a 5.000,00 euro; è confermato il divieto di trasferimento di contanti per importi pari o superiori a 2000,00 euro nell’attività di servizio di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti finanziari. Il trasferimento fino a 5.000,00 euro è possibile solo se il soggetto che ordina l’operazione consegnerà all’intermediaria copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
Per le operazioni frazionate resta fermo il limite di 5.000,00 euro, nel senso che possono essere effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore purché l’importo complessivo dell’operazione non risulti pari o superiore a 5.000,00 euro.
Altro limite da tenere in considerazione è il pagamento effettuato tramite il circuito del Money transfer: il limite massimo rimane sempre 5.000,00 euro da dividere in tranche da 2.000,00 ; i versamenti si possono cumulare nei sette giorni ma non potrà mai essere superato quell’importo.
Al di sopra dei 5.000,00 nessun trasferimento in contanti è possibile.
Una fattura di importo superiore a 5.000,00 euro può essere regolata solo con assegno con la clausola di non trasferibilità; ma se l’importo è inferiore a 5.000, 00 euro il trasferimento di denaro può essere effettuato anche con assegni trasferibili di piccolo taglio a condizione che venga riportato il codice fiscale del girante.
Il discorso vale anche per i privati; un genitore che vorrà trasferire al proprio figlio denaro contante, deve rispettare questi limiti.
Ed attenzione anche al trasferimento del libretto al portatore: un genitore che lo cede anche al proprio figlio, anche se ha tempo fino al 30 giugno 2009 per estinguerlo o ridurlo al di sotto dei 5.000,00 euro, nel periodo citato dovrà rispettare le regole di cui sopra: dovrà comunicare entro trenta giorni alla banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Siamo di fronte ad una sorveglianza attiva e ad un monitoraggio dei pagamenti in contanti senza precedenti.
Ed attenzione anche per le imprese che, per mettersi al riparo dalle sanzioni amministrative di natura penale di cui al D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001,in relazione anche alle nuove disposizioni, faranno bene a rivedere i loro modelli organizzativi o ad adottare i nuovi in coerenza con la specificità dei rischi nominando un organismo di vigilanza incentrato sul controllo della efficienza e dell’efficacia delle procedure di cui al d.lgs. nominato. In particolare, la procedura deve prevedere, in linea generale, la messa sotto controllo delle aree aziendali a rischio, quale l’amministrazione, il commerciale, la finanza e così via; deve essere previsto la verifica della regolarità dei pagamenti e riscossioni, della tesoreria, dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei clienti, dei fenomeni di riciclaggio.
Le maglie sull’antiriciclaggio diventano sempre più strette; eravamo partiti da 20 milioni delle vecchie lire, un limite mai rispettato, perché lo strumento giuridico era privo di sanzioni, per arrivare all’attuale di 5.000,00 euro, con disposizioni del legislatore comunitario, allertato dalla O.C.S.E. – Organizzazione Economica Per La Cooperazione Economica - e dei legislatori dei vari Paesi della UE, per arginare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del terrorismo che mette sempre dippiù in pericolo i numerosi cittadini del mondo.



Francesco Servillo