Martedi 13 Maggio 2008
Studi di settore Unico 2008 – si cambia di nuovo
Anche per l’Unico 2008 gli studi di settore presentano diverse novità relative ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della loro applicazione. In primo luogo è stata opportunamente rivisitata la disciplina attinente i cosiddetti contribuenti “multiattività”, con l’abrogazione dell’obbligo dell’annotazione separata dei componenti rilevanti per gli studi di settore (salvo che per i ricavi), già a partire da questo modello Unico.
In definitiva tramonta “Gerico annotazione separata”. In base alle nuove disposizioni, coloro che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo studio, devono compilare solo lo studio cui si riferiscono i ricavi prevalenti, cumulando nel modello gli elementi contabili ed extracontabili di tutte le attività svolte. Una oggettiva semplificazione che, tuttavia, comporta la perdita di sperimentalità degli oramai abrogati multiattività. Ad ogni modo, per il 2007, il risultato di eventuale non congruità scaturente da Gerico, se l’ammontare dei ricavi secondari supera il 20% dei ricavi complessivi, non può essere utilizzato per effettuare accertamento da studio ma comporta solo l’immissione in una lista selettiva per verifiche analitiche. A partire dal 2008 la predetta è elevata al 30%.
Per tale motivo il monitoraggio dei ricavi delle diverse attività svolte dal soggetto “multiattività” resta fondamentale. Nel frontespizio del modello studi di settore è stata così predisposta una apposita griglia in cui indicare il codice delle diverse attività svolte e l’ammontare dei relativi ricavi. Non deve essere, ovviamente, compilata se il soggetto svolge una solo attività ovvero anche più attività ma riconducibili ad un medesimo studio di settore.
Esordisce la nuova sezione “Ulteriori elementi” nell’ultimo quadro di cui si compone lo studio in cui bisogna indicare il numero dei soci amministratori, la percentuale di lavoro da essi prestato e ammontare del costo azienda. L’indicazione di questi dati serve a normalizzare i valori indicati nei righi contabili F16 (amministratori società di capitali) e F19 (amministratori di società di persone) che, inspiegabilmente, sin dagli arbori hanno avuto un “moltiplicatore” diverso.
Importante novità interessa le modalità di determinazione del valore dei beni strumentali che verrà stabilito, per i beni posseduti per una parte sola del periodo d’imposta, ragguagliando lo stesso al periodo di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni. In questo modo si sono superate le eccezioni che puntualmente venivano poste dal consulente in sede di contraddittorio con gli uffici dal momento che l’indicatore “costo di utilizzo dei beni strumentali” non teneva conto di tale determinante elemento.
Rimangono, invece, invariate le regole per la determinazione del valore utili ai fini degli studi dei beni strumentali, infattti:
™ per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rileva il costo di acquisto sostenuto dal concedente al netto dell’IVA;
™ non si tiene conto degli immobili
™ si computa il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a € 516;
™ i beni utilizzati promiscuamente per l’attività vanno computati nella misura del 50%;
™ per i beni acquisiti in comodato o in dipendenza di locazioni non finanziarie rileva il valore normale al momento dell’immissione nell’attività;
™ in caso di affitto o usufrutto d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento della stipula dell’atto;
™ può non tenersi conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d’imposta purchè non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
Da ultimo va fatto presente che per quanto concerne i 68 nuovi studi di settore approvati con i decreti dei primi mesi del 2008, gli indicatori di normalità economica hanno la pretesa di rappresentare correttamente (diversamente da quelli in vigore lo scorso anno) la situazione del soggetto che compila lo studio talchè l’eventuale adeguamento in unico deve essere effettuato al valore puntuale che scaturisce dalla loro applicazione. Non è così, invece, per gli altrui studi di settore non oggetto di evoluzione che restano ancorati alle indicazione della Circolare n. 5/2008 secondo cui la congruità in Unico può essere raggiunta posizionandosi al valore minimo scaturente dall’applicazione dei vecchi INE.
Una complicazione ulteriore, ancorché proposta nell’ottica della trasparenza è data dal fatto che, per i 68 studi revisionati, Gerico diviene “interattivo”, poiché il contribuente, una volta conosciuto l’esito infausto degli indicatori può, alternativamente, escluderli (tutti o solo alcuni) laddove ritiene non attendibile il risultato dell’indicatore, ovvero rimodularne l’effetto (ovviamente al ribasso), fornendo idoneee motivazioni nell’apposito spazio, oltre a preparare tutte le prove documentali da produrre quando l’ufficio convocherà per il contradditorio.
Se sino a ieri dunque, una volta conosciuto l’esito degli studi si faceva una mera comunicazione al cliente chiedendo se intendeva o meno adeguarsi, ora la cosa si complica poiché bisognerà convocare il cliente illustrargli il motivo della non congruità, spiegargli come agisce l’indicatore (Gerico evidenzia come è calcolato l’indicatore con riferimento ai dati contabili indicati nel quadro F) e avere (anche) dal cliente un parere motivato per disapplicarlo o ridurne l’impatto.
Non sempre trasparenza significa semplificazione.