Mercoledi 17 Settembre 2008
Libro Unico del Lavoro

Il libro unico del lavoro fa un altro passo in avanti. Ieri, infatti, è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» (la n. 192) il decreto ministeriale 9 luglio 2008, previsto dall´articolo 39, comma 4 della manovra d´estate (decreto legge 112/08).

I datori di lavoro avranno tempo per uniformarsi alle nuove regole fino al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2009 il libro unico diventerà obbligatorio ma, nel frattempo – stabilisce il decreto ministeriale – si potrà continuare a tenere il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze (o il registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio), debitamente compilati, aggiornati e regolarmente vidimati.

Al contrario, il libro matricola e il registro d´impresa sono abrogati già dal 25 giugno. Infatti, la manovra d´estate, nell´ottica di alleggerire le aziende di una parte del carico di adempimenti, elimina tutti i registri (fatta eccezione per il libro infortuni): al loro posto introduce il libro unico del lavoro su cui devono essere registrati i dati anagrafici, contrattuali previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti, dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli associati in partecipazione, demandando a un decreto ministeriale l´introduzione delle modalità di tenuta e conservazione del nuovo registro.

Il provvedimento ministeriale prevede che il libro unico possa essere tenuto avvalendosi di tre modalità. La prima consiste nell´elaborazione e nella stampa meccanografica, su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l´Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti autorizzati dall´Inail, in sede di stampa del modulo continuo. Il Dm pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» conferma, quindi, la necessità della vidimazione preventiva, già prevista nella bozza, anche se il Dl 112/08 non la menziona.

Il decreto stabilisce, inoltre, che il libro unico si possa stampare «laser» ma solo dopo aver ottenuto l´autorizzazione dell´Inail. È prevista anche la tenuta su supporti magnetici. A questo proposito si dispone che ogni «singola scrittura costituisca documento informatico».
Nel libro unico del lavoro devono essere registrate anche le presenze dei lavoratori: non più giorno per giorno, ma entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Dopo la pubblicazione in «Gazzetta» del Dm, si attende una circolare del ministero del Lavoro. La circolare potrebbe individuare un percorso che consenta alle imprese di continuare, se più comodo, a gestire i dati delle presenze in modo distinto, rispetto a quelli retributivi, per evitare che il calendario sfalsato comporti complicazioni gestionali. Questa possibilità offrirebbe un vantaggio anche agli studi professionali che ricevono dal datore un tabulato con gli eventi mensili riepilogati dipendente per dipendente.

Il nuovo registro – da conservare cinque anni – va tenuto presso la sede legale del datore di lavoro e tempestivamente esibito (anche via mail o fax) in fase di accertamento. In caso di attività mobili o itineranti che prevedono lo svolgimento di prestazioni in più luoghi di lavoro nella stessa giornata o la mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico deve essere esibito entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza. I consulenti del lavoro, gli altri professionisti abilitati e i centri di assistenza delle associazioni di categoria devono esibire il libro unico entro 15 giorni dalla richiesta degli organi di vigilanza.


La semplificazione
La manovra d´estate cerca di alleggerire gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, eliminando tutti i registri (escluso il libro infortuni) e sostituendoli con il libro unico del lavoro

La tenuta
Sono tre le modalità indicate dal Dm per tenere il libro unico del lavoro. La prima prevede la stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: ogni pagina deve essere numerata e il libro deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall´Inail; in alternativa, può essere numerato e vidimato durante la stampa da soggetti autorizzati dall´Inail. La seconda prevede la stampa laser: è però necessaria l´autorizzazione preventiva dell´Inail. La terza prevede l´elaborazione su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati: in questo caso, non sono necessarie autorizzazione né vidimazione, ma occorre comunicare la messa in uso alla direzione provinciale del Lavoro

Il luogo
Il libro unico è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche coop

L´esibizione
Il datore di lavoro deve esibire tempestivamente il libro unico agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, se si tratta di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica. Per le attività mobili o itineranti, il datore che detiene il libro presso la sede legale lo deve esibire entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza

La conservazione
Il datore di lavoro deve conservare il libro unico per cinque anni dalla data dell´ultima registrazione

Il regime transitorio
C´è tempo fino al 31 dicembre 2008 per uniformarsi alle nuove regole. Il libro unico diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2009: fino ad allora si potrà tenere il libro paga. Il libro matricola e il registro d´impresa sono invece abrogati dal 25 giugno